Art. 2.
(Ambienti per l'applicazione e la somministrazione di ossigeno).

      1. L'applicazione e la somministrazione di ossigeno di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 devono essere effettuate presso uno studio medico, a esclusione dell'acqua ozonizzata per abluzioni e per balneoterapia; la somministrazione di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 deve essere effettuata presso idonei ambulatori di strutture pubbliche o private aventi i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie ai sensi degli articoli 8, comma 4, e 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.